Le direttive europee nascevano dall'esigenza di avvicinare le normative specifiche di tutti gli stati membri e garantire misure minime di sicurezza.
Questa è la "ratio legis" anche della norma, che si applica dunque alle attività di estrazione di idrocarburi, cava, miniera, cava sotterranea.
Il campo d'applicazione ha la sua origine nel Regio Decreto n.1443/27, che distingueva tra attività di cava e di miniera:
Il campo d'applicazione attuale è definito dal comma 2 dell'articolo 88 del D.Lgs. 81/2008. Esso include i lavori di "prospezione, ricerca, coltivazione" e stoccaggio di sostanze minerali e idrocarburi e i lavori di "frantumazione, vagliatura, e lizzatura dei prodotti delle cave".
Le attività estrattive sono da sempre un sistema a sé stante, sia dal punto di vista tecnico che da quello dell'inquadramento normativo.
Di conseguenza, il d.lgs. 624 prevede figure, documenti e obblighi specifici per chi lavora nelle attività estrattive minerarie e di trivellazione, ad esempio:
In questo ibridismo risiedono le principali criticità nell'applicare il d.lgs. 624 e nel gestire il sistema di sicurezza per il lavoro in cava e in miniera.
Farsi affiancare da un consulente che abbia una profonda conoscenza delle diverse normative, dei processi che creano il sistema di gestione sicurezza disegnato dal Testo Unico, e che allo stesso tempo abbia esperienza diretta in attività estrattive facilita l'applicazione della norma, permette di prevedere e prevenire i rischi sanzionatori, consente di mettere in atto un sistema di gestione efficace e armonico.
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