Tali attività sono prevalentemente regolamentate dall'articolo 26 del d.lgs. 81/2008, che tratta gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, ovvero alla gestione delle attività che coinvolgono anche soggetti terzi rispetto al datore di lavoro committente.
La redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che include la valutazione di tutti i possibili rischi interferenti e le misure preventive e protettive da adottare per la loro riduzione, e l'implementazione del Piano d'emergenza, contenente la previsione delle situazioni classificabili come emergenza e le procedure per la loro gestione, permettono al datore di lavoro committente di gestire correttamente la presenza di svariati appaltatori e pubblico nelle fasi di allestimento e svolgimento di un evento.
Suggeriamo inoltre che lo stesso datore di lavoro committente verifichi in maniera più stringente di quanto previsto dalla norma (art. 26 comma I lettera a.2) l'Idoneità Tecnico-Professionale di appaltatori e subappaltatori prima di affidare loro un incarico. Ciò è un punto fondamentale anche per la tutela del brand.
Nel caso in cui le attività di allestimento prevedano l'installazione di opere temporanee compresi impianti audio, luci, scenotecniche, ricadenti nel campo di applicazione del cosiddetto "Decreto Palchi" (Decreto Interministeriale 22 luglio 2014), si applicano, a meno di alcune limitazioni e/o esclusioni, le stesse regole individuale dalla norma Cantieri temporanei e mobili - Titolo IV.
Particolare attenzione dovrà essere fatta nell'individuazione del campo di applicazione quando vi sia il dubbio che le fasi di allestimento/dismissione dell'evento ricadano o meno nel campo di applicazione del Decreto Palchi.
Altro punto a cui fare estrema attenzione riguarda documenti indispensabili come la verifica dell'Idoneità Tecnico-Professionale e lo stesso DUVRI, che spesso non vengono forniti nelle modalità o nelle tempistiche corrette, non tengono in considerazione aspetti imprescindibili per una corretta applicazione delle disposizioni normative quali ad esempio la verifica della formazione minima delle figure coinvolte nell'allestimento / gestione dell'evento.
Le nostre best practice, più restrittive e rigorose della norma, perseguono due obiettivi: la totale aderenza alla volontà espressa e non del legislatore e la tutela dell'azienda dall'impatto negativo sulla brand awareness causato da una superficiale gestione dell'evento.