Il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 – Cantieri temporanei o mobili regolamenta, nei fatti, un regime più stringente rispetto al più generale campo di applicazione del Titolo I: inquadra infatti una situazione specifica (quella dei cantieri), uno specifico organigramma della sicurezza e regole diverse che, comunque, si vanno ad integrare perfettamente con tutto il Testo Unico.
Perché è nato il D.Lgs. 81/2008
Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 governa qualsiasi lavoro edile o di ingegneria civile. A specificare i lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV è l’allegato X del d.lgs 81/08. Il campo d’applicazione è dunque molto ampio: ad esempio tutti i lavori di costruzione, demolizione, smantellamento e manutenzione (ordinaria o straordinaria) relativi a opere in cemento armato, legno, metallo o altri materiali sono governati dal Titolo IV.
La ratio legis del Titolo IV
La “ratio legis” del Titolo IV parte dall’assunto che la gestione della sicurezza nei cantieri debba avere una struttura e una regolamentazione specifiche e più vincolanti rispetto a quanto previsto dal Titolo I.
Le specificità della norma risiedono principalmente
- Nell’introduzione delle figure dei Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione (CSP, CSE) e del Responsabile dei Lavori (RL)
- Nella responsabilizzazione del Committente
- Nella redazione di documenti specifici che governano la sicurezza, a partire dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dal Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Nella verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) delle imprese coinvolte, regolamentata dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008
- Nell’individuazione dell’Impresa Affidataria a cui di fatto sono trasferiti obblighi di gestione e coordinamento.
L’organigramma della sicurezza in cantiere
Al vertice dell’organigramma della sicurezza del cantiere si pone il Committente, il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera. Le responsabilità ultime sono sue, a meno che non decida di delegarle, in parte o totalmente, nominando un Responsabile dei Lavori (RL).
Al Committente e o al Responsabile dei Lavori è in capo l’obbligo di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Compito principale del CSP è la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), documento cardine per la gestione della sicurezza in cantiere. Al CSE sono invece demandate le verifiche dell’applicazione del PSC attraverso opportune azioni di coordinamento in campo.
Nell’organigramma della sicurezza, troviamo l’Impresa Affidataria, le Imprese Esecutrici e i lavoratori autonomi.
Quella dell’Impresa Affidataria è un’introduzione specifica del d.lgs. 81/2008: è la titolare del contratto di appalto con il Committente, di fatto sono Imprese Affidatarie tutti gli appaltatori diretti, ad essa rispondono una o più Imprese Esecutrici (i subappaltatori) – cioè le imprese che contribuiscono alla realizzazione dell’opera con proprie maestranze e attrezzature – e ad essa sono affidati diversi obblighi che un tempo erano in capo al solo CSE. E’ bene sottolineare che l’Impresa/le Imprese Affidataria/e possono, se contribuiscono alla realizzazione dell’opera, e quindi se eseguono lavorazioni, essere anche Imprese Esecutrici.
Punti di attenzione nell’applicazione della norma
Verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale
La verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP), in capo al Committente, è sicuramente il punto di partenza per una corretta gestione del cantiere.
Il legislatore ha infatti ben compreso come sia indispensabile che le scelte del Committente in relazione alle Imprese Affidatarie e/o Esecutrici non possano limitarsi alla mera valutazione economica.
La verifica dell’ITP dovrà infatti prendere in considerazione attentamente l’esistenza di un’organica struttura di gestione della sicurezza oltre che delle effettive capacità tecniche ed organizzative delle imprese chiamate alla realizzazione dell’opera.
Tale obbligo di verifica è trasferito integralmente alle Imprese Affidatarie nei confronti dei loro sub appaltatori affinché utilizzino gli stessi criteri di selezione individuati per il committente.
I criteri minimi di verifica sono identificati dall’allegato XVII del d.lgs. 81/2008