ADR - trasporto su strada di merci pericolose
Il transito di merci pericolose è soggetto a norme e regolamenti rigidi e ben codificati ciò con particolare riferimento alla tipologia del materiale trasportato ed i mezzi impiegati per tale attività. L’attività di trasporto, infatti, attribuisce specifiche responsabilità ai diversi ruoli coinvolti siano essi spedizionieri e/o mittenti che trasportatori, destinatari, ecc.
Norme di riferimento
Il “trasporto su strada di merci pericolose” è regolamentato, oltre che dal Codice della strada (art. 168), dall'accordo internazionale ADR, (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), che disciplina i trasporti internazionali di merci pericolose su gomma, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839, aggiornata, poi, all’ADR 2007 e ss.
Allegati Tecnici - Cartellonistica
Dette regolamentazioni sono indicate, specificatamente, negli allegati “A” (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e “B” (disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto) con particolare riferimento, tra le altre, alla:
- classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
- determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze;
- condizioni di imballaggio delle merci;
- caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
- modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
- requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio;
- abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose;
- esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo.
Tra le altre, infatti, l’Accordo regolamenta, anche, i requisiti del mezzo di trasporto che, prima di essere autorizzato al carico e trasporto di merci pericolose, deve essere specificatamente attrezzato per la/le classi di materiali trasportate. In tal senso, si fa espresso riferimento all’ “allestimento” del mezzo che dovrà ospitare attrezzature evidentemente diverse a seconda del tipo di merci pericolose trasportate. Tra i principali accorgimenti si evidenzia la dotazione, obbligatoria, di estintori nell’ipotesi di trasporto di merci infiammabili ovvero, nel caso di trasporto di merci gassose, adeguate “aperture di aerazione”.
Non solo, sempre in relazione al trasporto su strada una ulteriore necessità risulta essere l’affissione di cartelli/etichette specifici e specifiche, ben visibili, riportanti l’indicazione di merci pericolose. In particolare questi sono applicati - a seconda della modalità di trasporto (colli, cisterna o rinfusa) - sulla parte anteriore e posteriore ed eventualmente sui lati degli autocarri. Gli stessi avranno, per i cartelli, un colore arancione con forma rettangolare (40cmx40cm).
Le etichette, invece, saranno di forma quadrata (25cmx25cm o 30cmx30cm).
Etichettatura dei colli CLP
Il 1 dicembre 2010 la norma ha subito un notevole stravolgimento. Infatti, in quella data sono entrate in vigore specifiche disposizioni indicate nel Regolamento 1272/2008/CE (CLP) e nel Regolamento (UE) 453/2010 relative alla redazione delle schede di sicurezza (SDS). A partire da detta data, infatti, tutte le sostanze immesse sul mercato devono essere classificate:
- in base ai criteri CLP;
- essere etichettate con i nuovi pittogrammi;
- fornire indicazioni di pericolo con indicazioni specifiche (frasi H), ovvero indicare i consigli di prudenza (frasi P);
- riportare nelle schede di sicurezza (in SDS) la doppia classificazione (sia secondo la Dir. 67/548/CEE, sia secondo CLP): Tale indicazione, apparentemente ridondante, è imposta fino al 1 giugno 2015.
Nuovi simboli GHS
Norme transitorie
Con riferimento alle sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 e che, ad oggi, si trovano “a scaffale”, si rileva come queste possano rimanere sul mercato per altri due anni (si pensa dunque sino all’esaurimento delle stesse) senza necessità di essere ritirate e rietichettate in base al CLP.
Invece, in relazione alle miscele queste potranno ancora essere classificate, etichettate e imballate secondo la Direttiva 99/45/CE, sempre fino al 1 giugno 2015.
Se, al contrario, si dovesse decidere di applicare il CLP per le miscele prima del 1/6/2015, queste dovranno essere etichettate e imballate in base al CLP e, come per le sostanze in SDS, si dovrà essere riportata la doppia classificazione (sia in base alla Dir. 99/45/CE sia al CLP).
Tipologia di Merci
L’ADR raggruppa le merci pericolose in relazione al tipo di pericolo che esse presentano, e le divide in classi contraddistinte da una numerazione progressiva.
Classe 1: Materie ed oggetti esplosivi;
Classe 2: Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione;
Classe 3: Materie liquide infiammabili;
Classe 4.1: Solidi infiammabili;
Classe 4.2: Materie soggette ad accensione spontanea;
Classe 4.3: Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili;
Classe 5.1: Materie comburenti;
Classe 5.2: Perossidi organici;
Classe 6.1: Materie tossiche;
Classe 6.2: Materie infettanti;
Classe 7: Materie radioattive;
Classe 8: Materie corrosive;
Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi.
Obblighi
Obblighi dello spedizioniere
Più specificatamente, ad esempio, lo spedizioniere deve, in via esclusiva, occuparsi di classificare correttamente le merci così da identificarne gli imballaggi e gli involucri più adeguati (siano essi contenitori generici che cisterne) al fine di scongiurare rischi derivati dal trasporto. Non solo, lo stesso spedizioniere deve, altresì, fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter eseguire il trasferimento delle merci in assoluta sicurezza.
Obblighi dei soggetti abilitati al trasporto - Addetto
Il Lavoratore incarico al trasporto (cd. “addetto”) deve essere in possesso, in generale, oltre che della normale Patente di guida, del CFP (Certificato di Formazione Professionale A.D.R.), ottenuto al superamento di un esame dopo un corso specialistico sugli argomenti concernenti il trasporto di merci pericolose. Il certificato ha durata 5 anni dalla data dell'esame ed è rinnovabile un anno prima della data di scadenza dello stesso. Lo stesso certificato può dare deiverse abilitazioni in considerazione delle diverse esigenze:
- Certificato Base: abilita l’autista al trasporto, in colli, di merci pericolose di tutte le classi tranne quelle specifiche per merci radioattive ed esplosive;
- Specializzazione Cisterne: abilita l’autista al trasporto, in cisterna, di merci pericolose di tutte le classi tranne per merci radioattive ed esplosive (che non si possono comunque trasportare in cisterna)
- Specializzazione Esplosivi: abilita l’autista al trasporto in colli delle merci pericolose della classe 1 (merci esplosive);
- Specializzazione Radioattivi: abilita l’autista al trasporto di merci pericolose della classe 7 (merci radioattive).
Obblighi del Caricatore
Il legislatore ha demandato la responsabilità del controllo al caricatore. È, infatti, necessaria un’ispezione visiva dei documenti e delle attrezzature del veicolo o del container. In particolare, occorre controllare:
- l’idoneità del veicolo, delle attrezzature e del conducente, inclusa l’identità;
- il kit ADR;
- gli estintori che devono essere in numero sufficiente e revisionati;
- l’adeguata aerazione del vano di carico;
- la disposizione del carico e il fissaggio del carico.
Tra le altre al “caricatore” sono altresì previste responsabilità circa per il fissaggio del carico oltre che quelle previste dal d.lgs. 286/05 ed i già richiamati artt. 164 e 167 del Codice della Strada.
Idoneità del veicolo
Il trasporto di merci pericolose in ADR può essere effettuato con:
- Autoveicoli;
- Rimorchi;
- Semirimorchi;
- Filoveicoli.
Per i restanti, tale trasporto non è consentito.
Vi sono poi i cosiddetti “veicoli base”, ossia veicoli a motore o loro rimorchi incompleti, ai quali poi sarà associata una carrozzeria (es. cisterna). Qualora le merci, invece, vengano trasportate in cisterna oppure in colli e si tratti di esplosivi, è richiesta l’approvazione o omologazione del veicolo base, sempre che non si effettuino solo trasporti nazionali e il veicolo non sia stato costruito precedentemente al 1 Gennaio 1997.
Ispezione del veicolo e del carico
Tale adempimento è, ancora una volta, onere esclusivo del caricatore il quale tra le altre dovrà verificare:
- l’idoneità del veicolo, delle attrezzature e del conducente compresa la sua identità;
- Il kit ADR;
- Gli estintori;
- L’eventuale aerazione del vano di carico;
- Disposizione e fissaggio del carico stesso.
Formazione
La regolamentazione del trasporto su ruota (e non) impone, in linea con la normativa ADR, un obbligo formativo in capo al Datore di Lavoro così come sancito dal d.lgs. 81/08 art. 2 lett. b). La stessa (formazione) imposta infatti per Legge deve prevedere altresì un obbligo di aggiornamento almeno biennale, così come definito dai principali orientamenti dottrinali.
L’iter formativo è previsto per:
- Il consulente ADR;
- Conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose con o senza CFP (in caso di parziale esenzione);
- Personale degli Uffici coinvolti nel trasporto di merci pericolosi;
- Operai coinvolti nel trasporto di merci pericolosi.
Sanzioni
Di seguito si indicano, sommariamente e schematicamente, alcune delle sanzioni in materia sia con riferimento al Codice della Strada:
Art 168 C.d.S. Comma 9
Art 168 C.d.S. Comma 9 bis
Art 168 C.d.S. Comma 9 ter
Per altre difformità non citate nei commi precedenti.
D. Lgs. 35/2010
Per la consulenza, invece:
Inasprimento della sanzione per la mancata nomina del consulente ADR: da €6.000 a €36.000
Esenzioni
Chiunque carichi, trasporti, faccia trasportare e scarichi materie pericolose appartenenti ad una delle tredici classi ADR è tenuto ad applicare alcune prescrizioni minime (anche in regime di esenzione assoluta: iscrizioni sugli imballi e tipologia d’imballo).
Pertanto, si potrà parlare di:
Esenzione assoluta dalle prescrizioni ADR:
Nel caso in cui vi siano Quantità Limitate ovvero i volumi o le masse dei singoli imballi e dei colli rientrano, specificatamente, nei limiti indicati dall’ADR. Come su meglio indicato nel caso di “esenzione totale” è necessario, almeno, soddisfare le prescrizioni minime relative all’etichettatura e alle caratteristiche dell’imballo. Resta inteso che in questo ultimo caso (imballi), seppur questi non devono necessariamente essere conformi ad un modello approvato, impongono le garanzie di tenuta e resistenza.
Esenzione parziale dall'ADR:
Tale ipotesi si ha per le merci trasportate in quantità limitate (sempre con riferimento ai volumi e quantitativi indicati in ADR). Tale esenzione è definita parziale in quanto alcune disposizioni devono sempre essere rispettate indipendentemente dalla quantità trasportata. Infatti, esistono 5 categorie di trasporto, per ognuna delle quali è definito un quantitativo limite massimo entro il quale il trasporto può beneficiare dell'esenzione parziale.
Le imprese che si limitano a scaricare le merci pericolose alla loro destinazione finale sono esentate.
Consulenza
E’ evidente come la complessità delle attività su sommariamente indicate imponga un livello di attenzione e professionalità specifico.
PLS S.r.l., per il tramite di professionisti qualificati, offre una specifica attività di consulenza in materia.
La stessa si può estendere a tutte le unità produttive ed insediamenti presenti sul territorio Italiano, di seguito si indicano, sinteticamente, le principali attività erogate da PLS in materia:
- Audit iniziale in azienda, monitoraggio con verifica del rispetto delle disposizioni normative vigenti, verifica di idoneità mezzi ed equipaggiamenti;
- Assunzione dell’incarico di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ai sensi del D.lgs. 40/2000;
- Predisposizione della relazione iniziale in tempi ragionevoli e comunque riferiti bili alle dimensioni dell’Azienda;
- Redazione/Implementazione delle procedure aziendali in merito alla gestione delle merci pericolose (a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: uffici, magazzini, ecc.);
- Svolgimento di audit periodici in azienda (con sopralluoghi annui) e redazione della relativa relazione scritta;
- Formazione di tutti gli addetti coinvolti nella gestione delle merci pericolose;
- Aggiornamento in modo continuo dell'azienda sulle novità normative;
- Assistenza telefonica e/o via mail;
- Relazione Annuale;
- Redazione, qualora necessario, della Relazione d'incidente per le autorità competenti in caso di sinistro.
In sintesi, quanto su indicato sono le principali prestazioni erogate dal Gruppo PLS che rimane a completa disposizione per effettuare un sopralluogo specifico e, sempre gratuitamente, predisporre una check list in grado di riportare i principali interventi da eseguire.
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