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INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ESTERNO

È la figura intorno alla quale ruota tutto il “Sistema della Sicurezza”, definito dal d.lgs. 81/2008 quale persona in possesso delle capacità e dei requisiti specifici designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, pre coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi; si configura come consulente del Datore di Lavoro e ha tra i suoi compiti quello di individuare, insieme al Datore di Lavoro e agli altri membri del servizio, i rischi, le misure preventive oltre che a proporre idonei programmi di Formazione e Informazione dei Lavoratori.

La nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito anche: “RSPP”) è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro che se non assolto comporta sanzioni quali l’arresto (da 3 a 6 mesi) o l’ammenda (da 2.500,00 a 6.400,00). Pertanto salvo i rari casi in cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può coincidere con il datore di lavoro (All. II del d.lgs. 81/08), tale incarico può essere ricoperto solo ed esclusivamente da soggetti competenti ed adeguatamente formati.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ricopre, oggi più che mai, un ruolo professionale. Il tecnicismo normativo introdotto per la sicurezza in azienda consiglia che l'assunzione di tale incarico venga attribuita a soggetti “competenti” e titolari di specifici requisiti professionali.

PLS S.r.l., per il tramite dei suoi professionisti, è in grado di ricoprire qualsivoglia incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nei diversi macro settori Ateco. La sicurezza in azienda impone, in virtù delle recenti novità normative, che l'incarico di RSPP venga presa in carico da personale altamente qualificato capace di pensare e predisporre procedure analitiche a tutela della sicurezza dei lavoratori.

Ecco per quale motivo rivolgersi ai soggetti qualificati di PLS S.r.l. oggi è una scelta imprescindibile per assolvere ai cantiere di sicurezza in cantiere.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere ricoperto anche dal Datore di Lavoro dell'Azienda. Tale opportunità è disciplinata dagli artt. 31 e 32 e dall' All. II del d.lgs. 81/08. Resta inteso che il Datore di Lavoro dovrà, comunque, frequentare un corso di formazione specifico così da acquisire tutte le competenze tecniche in materia di sicurezza nei cantieri.

Un' alternativa può essere quella di attribuire tale incarico ad un lavoratore . Formare un RSPP interno all'Azienda, diverso dal Datore di Lavoro, impone una frequentazione, da parte del soggetto designato, di numerosi corsi tutti riconosciuti dalla Regione e della durata minima di 61 ore.
Ciò detto si rileva come P.L.S., con l’esperienza di alto profilo maturata negli anni in ambito di formazione sulla sicurezza, organizza, periodicamente, corsi di formazione sia al Datore di Lavoro che intende ricoprire direttamente tale incarico, sia al personale interno all'azienda diverso dalla funzione di Datore di Lavoro.

Non sempre, però, il Datore di Lavoro-RSPP, per quanto competente, riesce a soddisfare ed applicare analiticamente tutte le disposizioni previste per Legge in ambito di sicurezza in cantiere. Per questi motivi vi è l'opportunità di essere “affiancato” da uno o più Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP).

PLS S.r.l.è in grado di offrire tale servizio per il tramite dei suoi professionisti dotati, tutti, dei requisiti professionali previsti ed imposti dalla normativa relativa alla sicurezza.

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