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PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione incendi è una definizione attuale, per quanto definita in Decreti risalenti la stessa si riferisce allo studio ed all’applicazione delle misure, accorgimenti e metodologie capaci di evitare l’insorgere di un incendio nonché di limitarne i danni . In virtù di tale definizione la prevenzione incendi racchiude in sé due significati fondamentali:la prevenzione propriamente detta e la protezione.

La prevenzione incendi, in senso letterale, studia ed applica i metodi di controllo volti a modificare, favorevolmente per l’Azienda, le condizioni limiti di un sistema di combustione, per prevenirne l’insorgenza.
La protezione antincendi applica, invece, i metodi di controllo volti a ridurre le conseguenze dannose dell’evento verificatosi.
In sintesi, la prevenzione incendi anticipa l’incendio agendo sulla diminuzione delle probabilità di insorgenza, la protezione incendi, invece, indica le misure e gli interventi volti a limitare i danni conseguenti ad un incendio già verificatosi.

Nel primo caso il Datore di Lavoro deve, tra gli altri, adottare efficacemente un Piano di Emergenza e Controllo predisponendo, se previsto, le planimetrie di emergenza e costituendo delle squadre di emergenza composte da un numero sufficiente di persone suddivise per piano.
Con riferimento alla protezione, invece, si fa riferimento – tra le altre – alle misure statiche adottate dal Datore di Lavoro per impedire la propagazione degli incendi, a ciò quindi si può sommariamente fare riferimento agli apparati di spegnimento (estintori) alle misure statiche come muri e porte REI.

Il certificato prevenzione incendi, definito anche “CPI”, è l’epilogo del procedimento amministrativo di prevenzione incendi. Il CPI attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia oltre che la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio dell’attività e/o della struttura che l’accoglie.
Il CPI, così come previsto dal DPR 547/55, deve essere richiesto necessariamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza ogni qual volta l’attività rientri nell’elenco del D.P.R. 689/59 e nel D.M. 16/02/82.

Con il regolamento del 10 maggio 1998, applicabile anche per le istanze precedenti a tale data, è stato definito l’iter da seguire nella presentazione delle richieste che può così riassumersi:
- Parere di conformità sui progetti;
- Rilascio del certificato prevenzione incendi;
- Autorizzazione provvisoria;
- Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività;
- Rinnovo del certificato prevenzione incendi;
- Procedimento di deroga ;
- Versamento su c/c postale

Dopo il rilascio del CPI, il Titolare dell’attività deve osservare tutte le limitazioni ed i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso verificando il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature finalizzate alla prevenzione incendi. Qualsiasi variazione sostanziale della situazione riscontrata al momento del sopralluogo determina la decadenza della validità del CPI. Il certificato di prevenzione incendi (CPI) ha una validità di tre o sei anni: la scadenza è riportata nel D.M. 16/02/82 per ognuna delle attività elencate. Il titolare prima della scadenza di validità del CPI deve presentare al Comando provinciale VV.F. una richiesta di rinnovo. A seguito della domanda viene disposto un nuovo sopraluogo necessario a verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza rilevate durante la prima visita. Il rinnovo del CPI ha sempre la validità di tre o sei anni prevista dal D.M. 16/02/82 ed è ammissibile unicamente nel caso in cui non vi siano state modifiche all’interno dell’attività. Ulteriori informazioni posso essere reperite nel d.lgs. 8 marzo 200, n. 139 all’art. 16.

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