PIANO DI EMERGENZA
L’Art. 5 del d.m. del 10 Marzo 1998 recita che il datore di lavoro, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio, può adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un” piano di emergenza” elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII dello stesso decreto.
E’ Fatta eccezione per le aziende che svolgono attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco,o ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, oppure luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti. In detti casi il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio
dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o
elevato.
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B
annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si
fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti
probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come
luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili. Aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili o aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili ed edifici interamente realizzati con strutture in legno.
E’ utile, l fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato tenere presente che molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; Una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio oppure nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.
Pertanto, Il piano di emergenza e' un documento redatto allo scopo di conoscere, valutare e informare tutto il personale, interno ed esterno, sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e sui i significati della segnaletica disposta nei locali, ove ha sede l’ attività, al fine di poter gestire le probabili emergenze che possono insorgere.
Il piano di emergenza ha come obiettivo principale quello di stabilire un sistema di gestione delle emergenze per eliminare o minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale durante le situazioni di pericolo e, in particolare, durante gli incendi.
Esso permette di conoscere le figure di riferimento e le mansioni ad esse delegate nell'ambiente di lavoro in cui ci troviamo al fine di individuare rapidamente i sistemi di allarme, le valvole di chiusura dell'alimentazione degli impianti per la produzione di calore, i pulsanti per l'apertura delle linee per la conduzione dell'elettricità, le uscite di emergenze e le vie sicure.
Il piano di emergenza, una volta redatto e posto a conoscenza di ogni lavoratore, o di ogni ospite della struttura, permette di identificare eventuali rischi di incendio o le modalità di estinzione degli stessi. Possiamo dire che ci permette di conoscere le modalità di utilizzo dei mezzi di estinzione e le precauzioni da adottare dopo aver estinto un focolaio incendio, come adottare idonee misure preventive e protettive al fine di ridurre le probabilità di insorgenza di un nuovo incendio e informare i lavoratori e/o gli ospiti della nostra struttura relativamente alle procedure di sicurezza adottate per assicurare la loro incolumità in caso di manifestazione di un evento pericoloso e poter svolgere, pertanto, qualsiasi attività produttiva in tutta sicurezza.
E' molto importante che il piano di emergenza prenda in considerazione come informare gli ospiti relativamente al nominativo della persona che in azienda è delegata all'accompagnamento e alla quale devono fare riferimento in caso di emergenza, ai comportamenti da tenere presso l'insediamento per non cagionare principi di incendio, ai nominativi degli addetti alla prevenzione e lotta degli incendi e al primo soccorso, alle modalità di segnalazione di una situazione di pericolo, alle uscite di emergenza, alle vie di fuga e al punto di raccolta.
Appare evidente che riconoscere celermente le misure di segnalazione al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento e adottare comportamenti corretti al fine di assicurare un'evacuazione rapida e priva di pericoli dell'ambiente di lavoro in caso di emergenza puo' assicurare l'estinzione di un incendio o qualora non possibile almeno il suo contenimento.
Detto documento e' un utile strumento per garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio mediante la programmazione di una serie di controlli, almeno semestrali (carica estintori, ecc.), annuali (tenuta manichette antincendio e pressione acqua nei naspi e idranti, ecc.), triennale (revisione estintori a polvere, ecc) e quinquennali (estintori ad anidride carbonica)
Il contenuto di detto documento pone una particolare attenzione su:
- sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- numero delle persone presenti all'interno della struttura e la loro ubicazione;
- presenza di persone esposte a rischi particolari;
- numero di addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo soccorso.
Il piano deve essere aggiornato ogni qualvolta necessario per tenere conto delle variazioni che possano avere conseguenze per quanto riguarda la sicurezza, come per esempio:
- la modifica delle presenze effettive o l’attuazione di nuovi interventi che modifichino le condizioni d’esercizio;
- la presenza di nuove informazioni che si rendono disponibili;
- i cambiamenti della realtà organizzativa o delle esigenze della sicurezza e dello sviluppo della tecnica, dei servizi disponibili e delle norme.
Il PLS S.r.l., anche per il tramite di professionisti esterni, può garantire la gestione di ogni aspetto legato alla redazione del piano di emergenza e dare un valido supporto alla Vostra azienda nella continua formazione, informazione e addestramento delle persone individuate come responsabili per l'adempimento di quanto specificato nel documento.
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