Febbraio 2011

Antincendio: l'aggiornamento normativo degli addetti antincendio

Indicazioni sui corsi di aggiornamento per i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi: la circolare dei Vigili del Fuoco.

Con il d.lgs. 81/08 è stato disposto, in capo al Datore di Lavoro, un generico obbligo di aggiornamento periodico per quanto concerne gli aspetti della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro così come sancito, tra gli altri, dagli artt. 36 e 37 del medesimo decreto.

Lo stesso, però, non ha sancito nulla in merito alla "frequenza" con cui deve essere effettuato l'aggiornamento dei corsi antincendio, così come disciplinato dal datato D.M. 10 marzo 1998. A tal proposito, nell'ultimo periodo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso noto una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 emessa dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Formazione) per definire gli aspetti relativi agli obblighi formativi degli addetti antincendio. Di seguito riportiamo uno stralcio della circolare la quale sul punto sancisce: "...com'è noto il d.lgs. 81/2008 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze. Poichè sempre più numerose sono le richieste di attivazione dei medesimi corsi, sia da parte degli Enti esterni che dal territorio, la scrivente direzione, acquisito il parere della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica per quanto di competenza, trasmette in allegato il programma, i contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio, al fine di un uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale."

Il programma dei corsi previsto dalla Circolare è regolamentato in considerazione del livello di rischio a cui gli Addetti sono stati formati:

• Corso A: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso Durata: 2 ore

1) Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Durata: 2 ore

• Corso B: corso aggiornamento addetto antincendio in attività  a rischio di incendio medio
durata: 5 ore.

1) Combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni d'esercizio; misure comportamentali.
Durata: 1 ora

2) Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi.
Durata: 1 ora

3) Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili modalità  di utilizzo di idranti e naspi.
Durata: 3 ore

• Corso C: corso aggiornamento addetto antincendio in attività  a rischio di incendio elevato
(durata 8 ore)

1) Principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
Durata: 2 ore

2) Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.
Durata: 3 ore

3) Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità  di utilizzo di idranti e naspi.
Durata: 3 ore

Giova rilevare come la Circolare di cui si discute non abbia alcun valore di Legge risultando, solo, un atto interpretativo al quale, però, occorre "allinearsi" in considerazione anche degli obblighi normativi imposti, ad esempio, dal DM 388/03 in ambito di Primo Soccorso e della relativa previsione (con cadenza triennale) dell'aggiornamento.