Ottobre 2011

  • 26/10/2011
    Novità in ambito "Prevenzione Incendi" d.P.R. 151/2011
    Indirizzi applicativi alla "Circolare del Ministero degli Interni del 6 ottobre 2011 - 13061"

Novità in ambito "Prevenzione Incendi" d.P.R. 151/2011
Indirizzi applicativi alla "Circolare del Ministero degli Interni del 6 ottobre 2011 - 13061"

Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il d.P.R. 151/2011, che definisce nuove norme e regole nella cd. "prevenzione incendi". La principale novità, all'insegna della semplificazione e celerità amministrativa, deve tenere conto necessariamente delle disposizioni applicative della circolare "attuativa" emanata dal Ministero dell'Interno, 6 ottobre 2011 n. 13061.
Da ora, le attività produttive vengono classificate secondo l'indice di "gravità del rischio incendio". Tale suddivisione si appalesa in tre categorie: A, B e C.

La categoria A si caratterizza per le attività semplici, denominate a "basso rischio", per le quali un tecnico abilitato dovrà depositare la "segnalazione certificata di inizio attività" cd. SCIA con allegata la documentazione attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. I Vigili del Fuoco, successivamente, hanno facoltà di effettuare visite a campione.
Tra queste rientrano, ad esempio, piccoli alberghi (25/50 posti letto), uffici dai 300 ai 500 addetti, strutture sanitarie (25/50 posti letto), impianti di produzione di calore tra i 116 kW e 350 kW.

Per la categoria B - Attività mediamente complesse, denominate a "rischio medio" - è necessario la predisposizione di un progetto, esaminato entro 60 giorni dai Vigili del fuoco, i quali daranno proprio parere di conformità; con facoltà, da parte degli stessi, di controlli a "campione". In tale categorie rientrano, ad esempio, le officine e laboratori con saldature e taglio di metalli utilizzanti gas e/o infiammabili (fino a 10 addetti), alberghi 50/100 posti letto, locali vendita al dettaglio e/o all'ingrosso con superficie compresa tra i 600 ed i 1.500 mq.

Nell'ultima categoria, la C, rientrano tutte le attività complesse denominate ad "alto rischio". In questa fattispecie si dovrà procedere al deposito di un progetto che sarà esaminato, in un periodo massimo di 60 giorni, dai Vigili del fuoco, i quali, entro i 60 gg successivi al deposito della SCIA, effettueranno il sopralluogo di verifica imposto per legge. All'esito di questo, ed ottenuto parere favorevole, verrà rilasciato dagli stessi Vigili del Fuoco il relativo Certificato Prevenzioni Incendi (CPI). In queste attività possono rientrare; strutture sanitarie ed alberghi con oltre 100 posti letto, uffici con oltre 800 addetti, riserie e/o pastifici che producono più di 50.000 Kg, officine meccaniche per lavorazione a freddo con oltre 50 addetti.

Resta inteso che per tutte le categorie su indicate (A, B e C) è necessario, prima dell'inizio dell'attività, che il Datore di Lavoro debba presentare una "segnalazione certificata di inizio attività", cd. SCIA corredata, in virtù delle categorie su indicate, della documentazione necessaria.

La norma su sinteticamente riportata estende, sin da ora, i Suoi effetti sia alle pratiche in fase di rinnovo, sia alle attività precedentemente non contemplate e che oggi impongono l'avvio di una istruttoria in quanto rientranti in una delle tre categorie.

Per comprendere subito a quale categoria la Tua azienda appartiene ed a quali obblighi deve sottostare non esitare a contattarci o scarica gratuitamente il testo di riferimento ed i Suoi allegati a questo link.