Febbraio 2012

Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 – novità in ambito di Formazione per l’Igiene e la Sicurezza ex d.lgs. 81/08.

Il 21 dicembre 2011 (Pubblicato in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012) sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione in ambito di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.

In particolare, detta Conferenza, ha regolamentato l'attività formativa prevista (ex art. 34, comma 2 d.lgs. 81/08) in favore del Datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP, oltre che l'iter formativo (ex art. 37 d. lgs. 81/08) applicato in favore di Dirigenti, Preposti e Lavoratori. Gli Accordi sottoscritti definiscono i punti salienti in ambito di Formazione ed in particolare disciplinano:

- la durata dei diversi corsi con riferimento, anche, al profilo di rischio (basso, medio e alto);
- i contenuti degli stessi;
- le modalità di erogazione della formazione da intraprendere;
- i requisiti dei docenti;
- i dati necessari all'interno dell'attestato di partecipazione;
- le prove di apprendimento.

Più specificatamente è stato previsto per:

Datori di Lavoro che assumono l'incarico di RSPP

Formazione

Tra le numerose novità spicca il nuovo iter formativo previsto per il Datore di Lavoro qualora questo voglia assumere l'incarico di RSPP. Da oggi, e per questi ultimi, la formazione è regolamentata in considerazione dell'attività aziendale così classificata: basso rischio (16 ore), medio rischio (32 ore), alto rischio (48 ore). Resta inteso che le scelte delle "categorie di rischio" debbono considerare il settore Ateco 2002 di appartenenza associato ad uno dei tre livelli di esposizione (al rischio).

Aggiornamento

Rispetto al passato gli Accordi di cui si parla hanno, altresì, previsto l'obbligo di aggiornamento quinquennale stabilendo le rispettive durate in considerazione del profilo di rischio: basso (6 ore), medio (10 ore), alto (14 ore). Anche in questo caso le scelte delle "categorie di rischio" debbono considerare, il settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di esposizione (al rischio).

Disposizioni Transitorie

Si evidenzia come non siano tenuti all'obbligo formativo i Datori di Lavoro i quali abbiano effettuato un corso per RSPP DdL entro e non oltre i 12 (dodici) mesi dal 21 dicembre 2011, purchè detti corsi siano formalmente documentati.

Analoghe novità riguardano, altresì, l'iter formativo previsto in favore dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

Lavoratori:

Formazione

Con riferimento a questi ultimi (Lavoratori) si rileva l'obbligo giuridico di procedere, in capo al Datore di Lavoro, ad una formazione generale della durata minima di 4 ore (indipendentemente dal settore di appartenenza del Lavoratore ovvero dalle mansioni da questo esercitate). I contenuti della formazione generale solo indicati nel testo dell'Accordo che di seguito si riporta integralmente. A questo modulo (rischi generali di 4 ore) si deve aggiungere necessariamente la formazione specifica che in considerazione delle categorie di rischio - settore Ateco 2002 – per le quali è prevista la seguente durata: basso (4 ore), medio (8 ore), alto (12 ore). Pertanto, affinchè si possa considerare assolto l'onere formativo occorre sottoporre, ciascun Lavoratore, sia alla formazione generale (4 ore) che specifica (con durata riferibile alla categoria di rischio).
Da tale computo rimane esclusa l'attività di addestramento che sarà coordinata ed eseguita se del caso (anche con l'aiuto di soggetti qualificati esterni all'Azienda) dal Datore di Lavoro.

Aggiornamento

Per i Lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore indipendentemente dai profili di rischio identificati.

Disposizioni Transitorie

Tra le altre, si evidenzia come non siano tenuti all'obbligo formativo i Lavoratori che abbiano frequentato uno di detti corsi, formalmente documentato, entro e non oltre i 12 (dodici) mesi dal 21 dicembre 2011.

Preposti:

Formazione

Nel ricordare che il Preposto è il soggetto che sovraintende alle attività dei lavoratori e dunque riconoscendo tale ruolo ai, tra gli altri, capo-ufficio, capi-squadra (anche a livello embrionale e dunque almeno due lavoratori), capo-sala, capo-reparto, capo magazziniere, ecc. gli Accordi di cui alla presente comunicazione impongono, per questi soggetti, una specifica formazione della durata minima di 8 ore. I contenuti del corso sono specificatamente indicati all'art. 37 co. VII d.lgs. 81/08. Resta inteso che la Formazione Preposti, così come espressamente indicato al capitolo V degli Accordi "Formazione Particolare Aggiuntiva per il Preposto" dovrà, necessariamente, sommarsi a quella imposta per i Lavoratori sia con riferimento alla formazione generale (4 ore), che a quella specifica (rinviando la durata di questa alla categoria di rischio).

Aggiornamento

Per i Preposti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore da sommare alle 6 previste per i Lavoratori (indipendentemente dai profili di rischio identificati) per un totale, dunque, di almeno 12 ore quinquennali salvo rischi medi o alti per i quali detto "tetto" aumenta considerevolmente.

Disposizioni Transitorie

Tra le altre, si evidenzia come non siano tenuti all'obbligo formativo i Preposti che abbiano frequentato uno di detti corsi, formalmente documentato, entro e non oltre i 12 (dodici) mesi dal 21 dicembre 2011.

Dirigenti

Formazione

Tale ruolo è, di regola, assunto - indipendentemente dagli accordi CCNL - da coloro i quali attuano le direttive del datore di lavoro (art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08) e/o dal delegato di funzione (art. 16 d.lgs. 81/08). La formazione, quantificata dagli Accordi Stato Regione, è suddivisa in 4 moduli della durata, complessiva, di almeno 16 ore. La formazione dirigenti "assorbe", e pertanto esclude, quella aggiuntiva prevista per i Lavoratori (rischi generali e specifici) ed i Preposti.

Aggiornamento

Per i Dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore indipendentemente dai profili di rischio identificati

Disposizioni Transitorie

Tra le altre, si evidenzia come non siano tenuti all'obbligo formativo i Dirigenti che abbiano frequentato uno di detti corsi, formalmente documentato, entro e non oltre i 12 (dodici) mesi dal 21 dicembre 2011.

Formazione e-learning

Tra le numerose novità su indicate ha un ruolo di prevalenza l'opportunità di eseguire la formazione tramite e-learning. Con detto termine si intende un modello formativo interattivo nel quale operi una piattaforma informatica che permetta al discente di interagire con il materiale didattico ed il tutor. Tale modello impone, però, un percorso di apprendimento studiato per il tramite di accessi dedicati che monìtorino l'attività del discente sul supporto informatico da questo utilizzato (con password dedicata), oltre che per il tramite di verifiche intermedie "a sbarramento" che impediscano il passaggio ai moduli successivi, ed infine la possibilità di interagire con un tutor.
Per qualsivoglia ulteriore chiarimento relativamente agli argomenti su sommariamente riportati Vi consigliamo di contattare i professionisti PLS, nonchè prendere visione degli Accordi Stato Regioni qui integralmente riportati.