CORSI HACCP
P.L.S. S.r.l., anche per il tramite di partner qualificati permette di ottemperare agevolmente a tutti gli obblighi previsti dal Reg. Ce 852/04 e dal d.lgs. 193/07 in materia di igiene degli alimenti, sia da un punto di vista documentale, sia attraverso consigli pratici per l'applicazione del Piano di Autocontrollo Sanitario. P.L.S. S.r.l. predispone, altresì, per grandi realtà, bolli CEE e, per piccole unità produttive, Piani di Autocontrollo. Gli stessi comprendono la stesura del piano di autocontrollo, correzioni, adeguamenti, messa in atto di un sistema di registrazioni, verifiche analitiche di laboratorio, corsi di formazione. Per le Regioni nelle quali è stato sospeso l'obbligo dei libretti sanitari si ricorda che questo, oggi, è sostituito da una formazione igienico sanitaria con frequenza periodica oltre ad ulteriori semplificazioni delle procedure di autocontrollo. P.L.S. S.r.l. esegue periodicamente corsi di formazione in sostituzione del libretti sanitari. I corsi si tengono sia a Milano che Provincia. I riferimenti normativi che disciplinano la formazione per LAVORATORI SU HACCP - IGIENE DEGLI ALIMENTI sono la Legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, tenuto conto della diversa terminologia utilizzata ora dal legislatore, per l'individuazione degli addetti che devono essere formati/aggiornati (art.126,comma 1), sostanzialmente gli obblighi posti a carico degli operatori del settore alimentare (titolari), in materia di formazione d'igiene alimentare, sono rimasti inalterati rispetto a quelli previsti dalla normativa previgente. In relazione al tipo di attività, gli addetti al settore alimentare e i responsabili dell'elaborazione, gestione delle procedure per l'applicazione dei principi del sistema H.A.C.C.P devono essere adeguatamente formati (Reg. CE 852/2004 richiamato nell'art. 126). I corsi che sostituiscono i libretti sanitari dovranno avere durata e contenuti correlati con la specifica tipologia dell'attività degli addetti. Alla conclusione tutti i corsi per libretti sanitari a Milano e provincia verrà rilasciato, a cura del soggetto organizzatore/docente, un apposito attestato in duplice copia, una per l'interessato ed una per l'azienda presso la quale opera, che ha l'obbligo di conservarlo e di metterlo a disposizione degli organismi di vigilanza e controllo. In caso di interruzione del rapporto di lavoro l'azienda restituirà al lavoratore la propria copia. Di seguito le principali fonti normative in materia:
Regolamento CE 852/2000: (art. 5, paragrafo 1) ...Gli Operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP;
(all'art. 5, paragrafo 4) ...Gli Operatori del settore alimentare:
a) dimostrino all'Autorità Competente che essi rispettano il paragrafo 1, secondo le modalità richieste dall'Autorità Competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare;
b) garantiscano che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati;
c) conservino ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato d. lgs. 193/07
Art.1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.
Art.6 Sanzioni 1. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000*;
7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;
8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
PLS S.r.l. anche per il tramite di partner qualificati è in grado di dare valida assistenza al fine di assolvere alle norme in materia e su meglio specificate.
A ciò si aggiunge la disponibilità di PLS S.r.l. di qualificare ulteriormente i servizi erogati per il tramite di corsi a catalogo o progetto in relazione a quanto voluto dalla norma.
Destinatari:
Gli Operatori del settore alimentare
Durata:
4 ore
Tipo di frequenza:
Obbligatoria
Verifiche finali:
Esercitazioni pratiche e test
Attestazioni:
Attestato di frequenza
Aggiornamenti:
Periodici a discrezione della singola unita' produttiva
Sedi e date a catalogo:
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