Corsi ASPP
P.L.S. S.r.l., anche per il tramite di partner qualificati eroga corsi che impongono l'accreditamento regionale. La figura del l'addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e' fondamentale all'interno del "sistema sicurezza" . L'ASPP, infatti, fornisce un contributo tecnico e qualificato all'intero servizio di prevenzione e protezione, coadiuvato anch'egli dal datore di lavoro l'ASPP supporta validamente ed efficacemente il responsabile servizio prevenzione e protezione. L'ASPP segue un iter formativo molto simile a quello dell'RSPP ed in particolare, lo stesso deve sostenere:
- Corso modulo A 28 ore
- Corso modulo B ATECO specifico da 12 a 68 ore
A ciò si aggiunge la necessità di frequentare seminari tecnici giuridici validi come aggiornamento di 4/8 ore due edizioni al mese per raggiungere le 28 ore previste nell'arco di cinque anni.
In particolare, l'articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni sancisce come per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I corsi su indicati devono rispettare le disposizioni e le linee guide ed operative dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Resta inteso che coloro i quali sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni. I principali compiti del servizio di prevenzione e protezione sono sanciti dall'art. 33 d.lgs. 81/08.
Destinatari:
Durata:
Tipo di frequenza:
Verifiche finali:
Attestazioni:
Aggiornamenti:
Sedi e date a catalogo:
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