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DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) è stato introdotto con il decreto legislativo 196 del 2003, il quale ha – di fatto – rivoluzionato la normativa in ambito di trattamento dei dati personali sia con strumenti elettronici, che cartacei.
Il Documento Programmatico della Sicurezza è la fotografia aziendale che riporta, in modo estremamente peculiare, le misure minime di sicurezza (art. 33 d.lgs. 196/03) adottate in Azienda al fine di tutelare il trattamento e la circolazione dei dati, tutti, all’interno ed all’esterno della Società.

La redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza è imposta dall’art. 19 All. B d.lgs. 196/03 che impone, altresì, un aggiornamento annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, dello stesso.

Si vuole evidenziare come ormai la definizione DPS abbia in realtà una interpretazione estensiva. Infatti, leggendo con attenzione l’Allegato ora richiamato si evidenzia come detto documento (DPS) debba in realtà essere redatto solo per Aziende che trattono dati sensibili.
Tali dati sono quelli, in estrema sintesi, idonei a rilevare alcune peculiarità del soggetto interessato (origine razziale, etnica, convinzioni religiose, adesione a partiti e sindacati, stato di salute).

La redazione del DPS permette di istituire una valida barriera contro la commissioni di illeciti informatici che, nei casi più gravi, troverebbero risvolti penali anche per l’Azienda con l’applicazione delle pene previste dal d.lgs. 231/01.

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Il d.lgs. n. 231/01

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