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CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI)

Il certificato prevenzione incendi, detto CPI è l’atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione incendi, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per l’attività presa in considerazione.

Il CPI è previsto dal DPR 547/55, deve essere richiesto obbligatoriamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco pertinente da parte dei titolari di tutte quelle attività comprese nell’elenco del D.P.R. 689/59 e nel D.M. 16/02/82.

La procedura di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi si compone di tre fasi:

- Approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di un progetto in materia antincendio relativo all’attività, predisposto da tecnici abilitati;

- Sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco presso l’azienda per verificare la corretta realizzazione del progetto approvato;

- Nel caso di riscontro favorevole viene rilasciato dal Comando Provinciale il Certificato di Prevenzione Incendi.

Dopo il rilascio del CPI, il responsabile dell’attività è tenuto a osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso e a curare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature finalizzate alla prevenzione incendi. Qualsiasi variazione sostanziale della situazione riscontrata al momento del sopralluogo determina la decadenza della validità del CPI (es. variazione della superficie dello stabile, aumento dei quantitativi stoccati e/o lavorati di materiali vari, modifica dei percorsi di esodo).
Il certificato di prevenzione incendi (CPI) ha una validità di tre o sei anni: la scadenza è riportata nel D.M. 16/02/82 per ognuna delle attività elencate. Il titolare prima della scadenza di validità del CPI deve presentare al Comando provinciale VV.F. una richiesta di rinnovo.

A seguito della domanda viene disposto un nuovo sopraluogo necessario a verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza rilevate durante la prima visita. Il rinnovo del CPI ha sempre la validità di tre o sei anni prevista dal D.M. 16/02/82 ed è ammissibile unicamente nel caso in cui non vi siano state modifiche all’interno dell’attività.

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